IL GIUDICE DI PACE Premesso che con ordinanza 1° marzo 2006 il sottoscritto giudice di pace rilevava quanto segue: «Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17 febbraio 2006, visto il ricorso ex art. 22 e ss., legge n. 689/1981, depositato in data 4 novembre 2005 da Costa Giorgio e Costa Gian Marco, entrambi residenti in Chioggia, via Libra n. 1, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vianelli e Luciana Penzo del Foro di Venezia, avverso il verbale di contestazione n. 700002136783 redatto dalla Polizia Stradale di Chioggia in data 6 settembre 2005 nonche' avverso il successivo verbale di sequestro amministrativo, sempre redatto dalla Polizia Stradale di Chioggia e notificato in data 6 ottobre 2005, ha emesso la seguente ordinanza. Con ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 i suddetti ricorrenti assumevano che in data 6 settembre 2005 agenti della Polizia Stradale di Chioggia avevano contestato, a mezzo di verbale di contestazione n. 700002136783, al sig. Costa Gian Marco in qualita' di trasgressore, ed al sig. Costa Giorgio in qualita' di proprietario solidalmente responsabile ex art. 196 c.d.s, la violazione dell'art. 171, comma 1 c.d.s. avendo accertato che il primo "circolava alla guida del ciclomotore Aprilia Scarabeo telaio ZD4PFG0001S038244 indossando casco non omologato (...)". Mentre il casco veniva immediatamente posto sotto sequestro amministrativo, il ciclomotore veniva dapprima sottoposto a fermo amministrativo ex art. 171, comma 3 c.d.s. e quindi, con verbale redatto in data 6 ottobre 2005, anch'esso impugnato nel procedimento de quo, a sequestro amministrativo, ai fini della successiva confisca, ai sensi dell'art. 213, comma 2-quinquies e sexies c.d.s. introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c) del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, entrata in vigore il 23 agosto 2005, ed affidato in custodia a Costa Giammarco presso la sua abitazione. Rilevavano, in diritto, i ricorrenti: la violazione del principio della personalita' della pena ex art. 27 Cost. gravando la sanzione della confisca del ciclomotore su un soggetto (Costa Giorgio proprietario del ciclomotore de quo) diverso dall'autore della violazione (Costa Gian Marco), nonche' l'evidente sproporzione fra la sanzione, ossia la confisca di un veicolo del valore di circa 2.500,00 euro, e la condotta illecita, consistita, di fatto, nell'aver omesso il controllo in ordine all'omologazione del casco indossato dal figlio; l'applicazione di una norma di legge errata, per esser stata applicata una norma, l'art. 171 c.d.s., gia' modificato alla data dei fatti (6 settembre 2005) dalla legge n. 168/2005 (entrata in vigore il 23 agosto 2005) e, quindi, essendo stata gia' tramutata la sanzione del fermo amministrativo in sequestro; la violazione del principio del ne bis in idem, per essere stato oggetto il medesimo bene sia della sanzione del fermo amministrativo che, immediatamente dopo, di quella di sequestro. In conclusione gli opponenti evidenziavano, sommariamente, la incostituzionalita' dell'art. 171 c.d.s. per violazione del principio di ragionevolezza sia in considerazione della disparita' di trattamento rispetto ad altre violazioni ritenute piu' gravi, sia con riferimento al criterio di proporzione fra il disvalore del fatto e la sanzione applicata. Dapprima in data 28 novembre 2005 e, successivamente in data 24 dicembre 2005, l'Amministrazione resistente faceva pervenire gli atti di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 689/1981 unitamente a brevi memorie difensive in cui si confermava la piena legittimita' del proprio operato. Alla prima udienza del 17 febbraio 2006 comparivano entrambe le parti che si riportavano alle rispettive difese e sulla richiesta del procuratore dei ricorrenti di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, il giudice si riservava. Nello sciogliere la riserva, si rileva quanto segue. Non si ritengono condivisibili i sollevati dubbi di parte ricorrente ne' in ordine alla violazione dell'art. 27 Cost. avendo ripetutamente chiarito la Corte costituzionale la riferibilita' di tale disposizione alle pene e non alle sanzioni amministrative (cfr., ex plurimis, ord. n. 319/2002), ne' in ordine all'assunta illegittimita' costituzionale dell'art. 171 di cui non si coglie la portata lesiva di alcun parametro costituzionale e, conseguentemente, deve affermarsi la manifesta infondatezza della relativa questione. Questo giudice ha ragione, invece, di dubitare della legittimita' costituzionale, con riguardo al principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s. introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c) del decreto legge n. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, entrata in vigore il 23 agosto 2005 laddove recita "E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 (...)" con riferimento alla ipotesi, che in questa sede rileva, di cui all'art. 171, comma 1, per guida con casco non conforme ai tipi omologati. Non si ignora, in ordine alla riconosciuta discrezionalita' del legislatore sia con riguardo all'individuazione delle condotte punibili che alla scelta ed alla quantificazione delle relative sanzioni, l'insegnamento del Giudice delle leggi il quale, tuttavia, non ha mai mancato di affermare la censurabilita' di tale discrezionalita' "ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, cosi' da confliggere in modo manfesto con il canone della ragionevolezza (ord. n. 45/2006 e, ex plurimis: sent. n. 144/2005; ord. n. 401/2005; ord. n. 262/2005; ord. n. 212/2004; ord. n. 109/2004; ord. n. 234/2003; sent n. 180/1994). Ebbene, e' sufficiente una rapida lettura delle fattispecie di cui agli artt. 169 commi 2 e 7, 170 e 171, ora sanzionate con la confisca del ciclomotore o del motoveicolo, per rendersi conto di come tale sanzione appaia in taluni casi, come quello di specie, assolutamente sproporzionata alla gravita' degli illeciti ivi previsti. La non omologazione del casco, comunque ben allacciato, la non corretta posizione di guida, perche' magari momentaneamente impegnati a sgranchirsi le gambe, il non impugnare il manubrio con entrambe le mani perche' magari momentaneamente intenti a pulire la visiera del casco o ad aprire il rubinetto della riserva, trasportare un passeggero laddove non previsto nel libretto di circolazione oppure un oggetto non saldamente assicurato se appare ragionevole, e anche giusto, possano determinare una congrua sanzione pecuniaria e, in taluni casi disciplinati all'art. 170 e 171, anche il fermo amministrativo per trenta giorni, non si ritiene invece ragionevole possano giustificare una sanzione cosi' altamente afflittiva come la confisca del ciclomotore o del motoveicolo, considerato il valore di tali mezzi, nel caso di specie pari a circa 2.500,00 euro ma che puo' essere anche facilmente pari a diverse decine di migliaia di euro. Non si rinvengono sanzioni cosi' afflittive nell'intero articolato del codice della strada, che pure racchiude e disciplina una lunghissima serie di fattispecie illecite in vario modo legate alla circolazione stradale. Indubbiamente, la norma della cui legittimita' costituzionale in questa sede si dubita e' finalizzata a salvaguardare il superiore interesse alla sicurezza della circolazione stradale e, piu' specificamente, l'incolumita' individuale dello stesso trasgressore che, come puntualizzato nella sentenza della Corte costituzionale n. 180/1994, e' tutelato dall'art. 32 Cost. come interesse anche dell'intera collettivita'. Non si ritiene, pero', che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalita' in ordine al trattamento sanzionatorio della fattispecie in esame, abbia tenuto nel dovuto conto ai fini del necessario contemperamento degli opposti interessi, laddove ha previsto la confisca obbligatoria del veicolo, l'enorme sacrificio del diritto, anch'esso costituzionalmente garantito. di proprieta' sul veicolo, soprattutto nei casi in cui questo appartenga ad un soggetto diverso dal trasgressore ossia ad un mero coobbligato solidale. Ne' si puo' omettere di evidenziare la ritenuta irragionevolezza della norma de qua sotto il profilo della disparita' di trattamento sanzionatorio con riguardo ad analoghe condotte compiute, pero', alla guida di altri tipi di veicoli. L'art. 172, per esempio, laddove sanziona il mancato allacciamento della cintura di sicurezza ovvero gli articoli 164 e 169, laddove prevedono, rispettivamente, che la sistemazione del carico ed il posizionamento dei passeggeri nei veicoli non devono diminuire la visibilita' del conducente od impedirgli la liberta' di movimenti, sono sempre finalizzati alla tutela della sicurezza stradale ed a garantire l'incolumita' anche dello stesso trasgressore. Pur tuttavia, a parte la decurtazione dei punti sulla patente nel caso in cui il conducente non faccia uso della cintura, l'unica sanzione sempre prevista e' quella pecuniaria da Euro 68,00 a 275,00, se l'illecito e' commesso con autovettura e, sempre in quest'ultima ipotesi, se si trasporta un numero di persone o un carico complessivo superiore a quanto indicato nel libretto di circolazione, la sanzione va da un minimo di 71,00 euro ad un massimo di 281,00, senza che sia stata prevista alcuna sanzione accessoria della confisca dell'autovettura, il cui valore, che sicuramente rileva ai fini dell'afflittivita' della sanzione, puo' essere piu' basso di quello di un motoveicolo, cosi' come puo' essere anche infinitamente piu' alto. E' evidente che, pur considerando tutte le peculiarita' dei ciclomotori e dei motoveicoli che, come e' noto non sono necessariamente a due ruote ma anche a tre o quattro ruote (i quadricicli a motore sono considerati motoveicoli), una siffatta disparita' di trattamento non pare, comunque, ragionevolmente giustificabile. Sempre sotto l'aspetto dell'efficacia deterrente della sanzione di cui all'art. 213, comma 2-sexies nonche', ancora, con riguardo al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. asseritamente violato, non si puo' fare a meno di rilevare l'enorme ed ingiustificata disparita' di trattamento in ragione del sacrificio economico che ne deriverebbe, a fronte del medesimo illecito, fra proprietari di ciclomotori o motocicli di bassissimo o inesistente valore economico e proprietari di ciclomotori o motocicli del valore, come gia' innanzi dedotto, anche di diverse decine di migliaia di euro. Di tutto quanto innanzi dedotto era, evidentemente, consapevole anche il legislatore che il 19 ottobre 2005 aveva approvato al Senato una modifica alla legge n. 168/2005, mantenendo la confisca solamente nel caso in cui si compiva un reato utilizzando un motoveicolo e sostituendo, invece, tale sanzione con il fermo amministrativo per novanta giorni nei rimanenti casi, quali la guida senza casco ovvero con casco non omologato. Tale modifica non e' mai stata, tuttavia, trasformata in legge dello Stato. La rilevanza della questione di legittimita' sollevata e' evidente, considerato che la norma censurata e' quella applicata dall'Amministrazione resistente nel disporre l'impugnato provvedimento cautelare di sequestro finalizzato alla confisca ed essendo chiaro che dalla legittimita' o meno della norma de qua derivano conseguenze decisive ai fini della pronuncia di questo giudice.