IL GIUDICE DI PACE

    Premesso  che con ordinanza 1° marzo 2006 il sottoscritto giudice
di pace rilevava quanto segue:
        «Sciogliendo  la  riserva  di cui all'udienza del 17 febbraio
2006,   visto  il  ricorso  ex  art. 22  e  ss.,  legge  n. 689/1981,
depositato  in  data  4  novembre  2005 da Costa Giorgio e Costa Gian
Marco,  entrambi residenti in Chioggia, via Libra n. 1, rappresentati
e  difesi dagli avvocati Giorgio Vianelli e Luciana Penzo del Foro di
Venezia,  avverso il verbale di contestazione n. 700002136783 redatto
dalla  Polizia  Stradale di Chioggia in data 6 settembre 2005 nonche'
avverso  il  successivo  verbale  di sequestro amministrativo, sempre
redatto  dalla  Polizia  Stradale  di Chioggia e notificato in data 6
ottobre 2005, ha emesso la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  ex art. 22, legge n. 689/1981 i suddetti ricorrenti
assumevano che in data 6 settembre 2005 agenti della Polizia Stradale
di  Chioggia  avevano contestato, a mezzo di verbale di contestazione
n. 700002136783,   al   sig. Costa   Gian   Marco   in   qualita'  di
trasgressore,  ed  al  sig. Costa Giorgio in qualita' di proprietario
solidalmente   responsabile   ex   art. 196   c.d.s,   la  violazione
dell'art. 171,   comma   1  c.d.s.  avendo  accertato  che  il  primo
"circolava   alla  guida  del  ciclomotore  Aprilia  Scarabeo  telaio
ZD4PFG0001S038244 indossando casco non omologato (...)".
    Mentre  il  casco  veniva  immediatamente  posto  sotto sequestro
amministrativo,  il  ciclomotore  veniva  dapprima sottoposto a fermo
amministrativo  ex  art. 171,  comma  3  c.d.s. e quindi, con verbale
redatto  in data 6 ottobre 2005, anch'esso impugnato nel procedimento
de   quo,  a  sequestro  amministrativo,  ai  fini  della  successiva
confisca,  ai  sensi dell'art. 213, comma 2-quinquies e sexies c.d.s.
introdotti  dall'art. 5-bis,  comma  1,  lett. c)  del d.l. 30 giugno
2005,  n. 115,  convertito,  con modificazioni, nella legge 17 agosto
2005,  n. 168,  entrata  in  vigore il 23 agosto 2005, ed affidato in
custodia a Costa Giammarco presso la sua abitazione.
    Rilevavano, in diritto, i ricorrenti:
        la  violazione del principio della personalita' della pena ex
art. 27  Cost. gravando la sanzione della confisca del ciclomotore su
un  soggetto  (Costa  Giorgio  proprietario  del  ciclomotore de quo)
diverso  dall'autore  della  violazione  (Costa  Gian Marco), nonche'
l'evidente  sproporzione  fra  la  sanzione,  ossia la confisca di un
veicolo  del  valore  di circa 2.500,00 euro, e la condotta illecita,
consistita,  di  fatto,  nell'aver  omesso  il  controllo  in  ordine
all'omologazione del casco indossato dal figlio;
        l'applicazione  di una norma di legge errata, per esser stata
applicata una norma, l'art. 171 c.d.s., gia' modificato alla data dei
fatti  (6  settembre 2005) dalla legge n. 168/2005 (entrata in vigore
il  23  agosto  2005)  e,  quindi,  essendo  stata  gia' tramutata la
sanzione del fermo amministrativo in sequestro;
        la  violazione  del  principio del ne bis in idem, per essere
stato   oggetto  il  medesimo  bene  sia  della  sanzione  del  fermo
amministrativo che, immediatamente dopo, di quella di sequestro.
    In  conclusione  gli  opponenti  evidenziavano, sommariamente, la
incostituzionalita' dell'art. 171 c.d.s. per violazione del principio
di   ragionevolezza   sia   in  considerazione  della  disparita'  di
trattamento rispetto ad altre violazioni ritenute piu' gravi, sia con
riferimento  al  criterio di proporzione fra il disvalore del fatto e
la sanzione applicata.
    Dapprima  in  data 28 novembre 2005 e, successivamente in data 24
dicembre 2005, l'Amministrazione resistente faceva pervenire gli atti
di  cui  all'art. 23,  comma  2, legge n. 689/1981 unitamente a brevi
memorie  difensive  in  cui  si  confermava la piena legittimita' del
proprio operato.
    Alla  prima  udienza del 17 febbraio 2006 comparivano entrambe le
parti che si riportavano alle rispettive difese e sulla richiesta del
procuratore  dei ricorrenti di fissarsi udienza di precisazione delle
conclusioni, il giudice si riservava.
    Nello sciogliere la riserva, si rileva quanto segue.
    Non  si  ritengono  condivisibili  i  sollevati  dubbi  di  parte
ricorrente  ne'  in  ordine alla violazione dell'art. 27 Cost. avendo
ripetutamente  chiarito  la  Corte costituzionale la riferibilita' di
tale disposizione alle pene e non alle sanzioni amministrative (cfr.,
ex   plurimis,   ord.   n. 319/2002),   ne'   in  ordine  all'assunta
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 171 di cui non si coglie la
portata lesiva di alcun parametro costituzionale e, conseguentemente,
deve affermarsi la manifesta infondatezza della relativa questione.
    Questo giudice ha ragione, invece, di dubitare della legittimita'
costituzionale,  con  riguardo  al  principio  di ragionevolezza e di
uguaglianza  di  cui  all'art. 3 Cost., dell'art. 213, comma 2-sexies
c.d.s.  introdotto  dall'art. 5-bis,  comma  1,  lett. c) del decreto
legge n. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella
legge  17  agosto  2005,  n. 168, entrata in vigore il 23 agosto 2005
laddove recita "E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui
un  ciclomotore  o  un motoveicolo sia stato adoperato per commettere
una delle violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171
(...)"  con  riferimento  alla ipotesi, che in questa sede rileva, di
cui  all'art. 171,  comma 1, per guida con casco non conforme ai tipi
omologati.
    Non  si  ignora, in ordine alla riconosciuta discrezionalita' del
legislatore   sia  con  riguardo  all'individuazione  delle  condotte
punibili  che  alla  scelta  ed  alla  quantificazione delle relative
sanzioni,  l'insegnamento del Giudice delle leggi il quale, tuttavia,
non   ha   mai   mancato  di  affermare  la  censurabilita'  di  tale
discrezionalita' "ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto
o  arbitrario,  cosi'  da  confliggere in modo manfesto con il canone
della   ragionevolezza   (ord.   n. 45/2006  e,  ex  plurimis:  sent.
n. 144/2005;  ord.  n. 401/2005;  ord. n. 262/2005; ord. n. 212/2004;
ord. n. 109/2004; ord. n. 234/2003; sent n. 180/1994).
    Ebbene,  e'  sufficiente  una rapida lettura delle fattispecie di
cui  agli  artt. 169  commi  2  e 7, 170 e 171, ora sanzionate con la
confisca  del  ciclomotore  o  del motoveicolo, per rendersi conto di
come  tale  sanzione  appaia  in  taluni casi, come quello di specie,
assolutamente   sproporzionata   alla  gravita'  degli  illeciti  ivi
previsti.
    La  non  omologazione  del casco, comunque ben allacciato, la non
corretta posizione di guida, perche' magari momentaneamente impegnati
a  sgranchirsi le gambe, il non impugnare il manubrio con entrambe le
mani  perche'  magari momentaneamente intenti a pulire la visiera del
casco  o  ad  aprire  il  rubinetto  della  riserva,  trasportare  un
passeggero  laddove  non previsto nel libretto di circolazione oppure
un  oggetto  non saldamente assicurato se appare ragionevole, e anche
giusto,  possano  determinare  una  congrua sanzione pecuniaria e, in
taluni   casi   disciplinati  all'art. 170  e  171,  anche  il  fermo
amministrativo  per  trenta giorni, non si ritiene invece ragionevole
possano  giustificare una sanzione cosi' altamente afflittiva come la
confisca  del ciclomotore o del motoveicolo, considerato il valore di
tali mezzi, nel caso di specie pari a circa 2.500,00 euro ma che puo'
essere anche facilmente pari a diverse decine di migliaia di euro.
    Non   si   rinvengono   sanzioni   cosi'  afflittive  nell'intero
articolato  del  codice della strada, che pure racchiude e disciplina
una  lunghissima  serie  di fattispecie illecite in vario modo legate
alla circolazione stradale.
    Indubbiamente,  la norma della cui legittimita' costituzionale in
questa  sede  si  dubita  e' finalizzata a salvaguardare il superiore
interesse   alla   sicurezza  della  circolazione  stradale  e,  piu'
specificamente,  l'incolumita'  individuale dello stesso trasgressore
che,  come  puntualizzato  nella  sentenza della Corte costituzionale
n. 180/1994,  e'  tutelato  dall'art. 32  Cost.  come interesse anche
dell'intera collettivita'.
    Non  si  ritiene, pero', che il legislatore, nell'esercizio della
propria discrezionalita' in ordine al trattamento sanzionatorio della
fattispecie  in  esame,  abbia  tenuto  nel  dovuto conto ai fini del
necessario   contemperamento  degli  opposti  interessi,  laddove  ha
previsto  la  confisca  obbligatoria del veicolo, l'enorme sacrificio
del  diritto,  anch'esso  costituzionalmente garantito. di proprieta'
sul  veicolo,  soprattutto  nei  casi  in cui questo appartenga ad un
soggetto  diverso  dal  trasgressore  ossia  ad  un  mero coobbligato
solidale.
    Ne'  si puo' omettere di evidenziare la ritenuta irragionevolezza
della  norma  de qua sotto il profilo della disparita' di trattamento
sanzionatorio con riguardo ad analoghe condotte compiute, pero', alla
guida di altri tipi di veicoli.
    L'art. 172,    per   esempio,   laddove   sanziona   il   mancato
allacciamento  della  cintura  di sicurezza ovvero gli articoli 164 e
169,  laddove  prevedono,  rispettivamente,  che  la sistemazione del
carico  ed  il  posizionamento  dei passeggeri nei veicoli non devono
diminuire  la visibilita' del conducente od impedirgli la liberta' di
movimenti,  sono  sempre  finalizzati  alla  tutela  della  sicurezza
stradale   ed   a   garantire   l'incolumita'   anche   dello  stesso
trasgressore.
    Pur tuttavia, a parte la decurtazione dei punti sulla patente nel
caso  in  cui  il  conducente  non  faccia uso della cintura, l'unica
sanzione sempre prevista e' quella pecuniaria da Euro 68,00 a 275,00,
se  l'illecito  e' commesso con autovettura e, sempre in quest'ultima
ipotesi, se si trasporta un numero di persone o un carico complessivo
superiore a quanto indicato nel libretto di circolazione, la sanzione
va  da un minimo di 71,00 euro ad un massimo di 281,00, senza che sia
stata    prevista   alcuna   sanzione   accessoria   della   confisca
dell'autovettura,  il  cui  valore,  che  sicuramente  rileva ai fini
dell'afflittivita'  della  sanzione, puo' essere piu' basso di quello
di  un  motoveicolo,  cosi' come puo' essere anche infinitamente piu'
alto.
    E'  evidente  che,  pur  considerando  tutte  le peculiarita' dei
ciclomotori   e   dei   motoveicoli   che,  come  e'  noto  non  sono
necessariamente  a  due  ruote  ma  anche  a  tre  o quattro ruote (i
quadricicli  a  motore  sono  considerati  motoveicoli), una siffatta
disparita'   di   trattamento  non  pare,  comunque,  ragionevolmente
giustificabile.
    Sempre  sotto  l'aspetto dell'efficacia deterrente della sanzione
di  cui all'art. 213, comma 2-sexies nonche', ancora, con riguardo al
principio  di  uguaglianza ex art. 3 Cost. asseritamente violato, non
si puo' fare a meno di rilevare l'enorme ed ingiustificata disparita'
di   trattamento   in   ragione   del  sacrificio  economico  che  ne
deriverebbe,  a  fronte  del  medesimo  illecito,  fra proprietari di
ciclomotori  o motocicli di bassissimo o inesistente valore economico
e  proprietari  di  ciclomotori  o  motocicli  del  valore, come gia'
innanzi dedotto, anche di diverse decine di migliaia di euro.
    Di  tutto  quanto innanzi dedotto era, evidentemente, consapevole
anche il legislatore che il 19 ottobre 2005 aveva approvato al Senato
una modifica alla legge n. 168/2005, mantenendo la confisca solamente
nel  caso  in  cui  si  compiva un reato utilizzando un motoveicolo e
sostituendo,  invece,  tale  sanzione con il fermo amministrativo per
novanta  giorni nei rimanenti casi, quali la guida senza casco ovvero
con casco non omologato.
    Tale  modifica  non  e' mai stata, tuttavia, trasformata in legge
dello Stato.
    La   rilevanza  della  questione  di  legittimita'  sollevata  e'
evidente,  considerato  che  la  norma  censurata e' quella applicata
dall'Amministrazione     resistente    nel    disporre    l'impugnato
provvedimento  cautelare  di  sequestro  finalizzato alla confisca ed
essendo  chiaro  che  dalla  legittimita'  o  meno della norma de qua
derivano  conseguenze  decisive  ai  fini  della  pronuncia di questo
giudice.